NUOVO ADEMPIMENTO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RAEE

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (ved. anche gli allegati), recante “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche’ dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Il decreto entrerà in vigore il 19 maggio 2010 e sarà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno 2010.

Il regolamento è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.
Esso introduce modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali.

Il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.
I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell’adempimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell’iscrizione alla sezione dell’Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l’ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.

Fonte: CAMERA COMMERCIO DI CUNEO